Special Swingers Nights – Via Romana Lucchese 161, Fucecchio (FI)

Statuto

VERBALE DI ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA 20/10/2026

Oggi, giorno venti del mese di ottobre dell’anno duemilaventisei, presso la propria sede e riunita l’Assemblea dell’associazione “MOLIN DEL TOPO”, corrente in Fucecchio Loc. Galleno a Via Romana Lucchese, 161, per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto

 

STATUTO
“Associazione Sportiva Dilettantistica MOLIN DEL TOPO APS”

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo “Codice del Terzo settore”) e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l’associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica MOLIN DEL TOPO APS”.

La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e di “Associazione di promozione sociale”, nonché i relativi acronimi di “ASD” e “APS” potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.

L’associazione ha sede legale in Fucecchio, Via Romana Lucchese, n. 161

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

L’associazione aderisce all’Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.

In questo senso, l’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di ACSI APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Finalità)

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:

a) promuovere l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
b) operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
c) informare e stimolare l’opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all’attività sportiva;
d) organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
e) incentivare e sviluppare l’associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
f) incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari;
g) promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
h) indirizzare i giovani al fine di favorirne l’inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;

L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l’esercizio dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di BC005 (danza sportiva – danze coreografiche – danze freestyle: disco dance), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021; attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni, eventi sportivi e culturali; percorsi di espressione e stimolazione attraverso la musica, finalizzati a favorire il benessere psicofisico, la socializzazione, la comunicazione e lo sviluppo delle capacità relazionali e creative dei partecipanti; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; organizzazione di attività/eventi/gare/tornei di ballo e manifestazioni sportive; attività educative, formative, informative e culturali, incontri, seminari, campagne di sensibilizzazione, realizzazione di incontri e laboratori sulla cultura della legalità, finalizzati a sensibilizzare sui temi del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva.

ART. 4

(Attività di interesse generale quale APS)

4. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l’Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 117/17;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, di cui al presente art. 5, comma 1, lett. j) del D.Lgs. 117/17;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui al presente art. 5, comma 1, lett. k), del D.Lgs. 117/17;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all’art. 5, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 117/17;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo 5, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 117/17;

5. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.

7. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di amministrazione.

8. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 5

(Volontari)

L’Associazione si avvale prevalentemente di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

ART. 6

(Ammissione)

1. Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Possono aderire all’associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo settore; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; rispettare lo statuto e le direttive dell’ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’Associazione è affiliata; versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle deliberazioni degli organi sociali, o che arreca danni morali o materiali all’associazione, oppure adotta comportamenti che pregiudichino lo svolgimento delle finalità associative, può essere escluso. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 9

(Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea, l’Organo di amministrazione, il Presidente, l’Organo di controllo se nominato.

ART. 10

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata quando l’Organo di amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 11

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea ha il compito di: nominare e revocare i componenti degli organi sociali; approvare il bilancio; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; deliberare sull’esclusione degli associati; deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 12

(Convocazione)

L’Assemblea è convocata dall’Organo di amministrazione con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario, da inviare almeno 15 giorni prima a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo. In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta, fino ad un massimo di tre deleghe.

ART. 13

(Validità Assemblea e votazioni)

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 7, eletti dall’Assemblea tra i propri associati. Dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici.

ART. 15

(Funzionamento Organo di amministrazione)

La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai Consiglieri a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni di cui si darà atto nei verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, che sia consentito al verbalizzante di percepire gli eventi, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile. Ai membri dell’Organo di amministrazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

ART. 16

(Compiti Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare: amministra l’associazione; attua le deliberazioni dell’assemblea; predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione. Dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato.

ART. 18

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Libri sociali)

L’associazione deve tenere: a) libro degli associati tenuto a cura dell’Organo di amministrazione; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali; d) registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 20

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; entrate derivanti da eventuali attività diverse da quelle principali di interesse generale; entrate derivanti da attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 22

(Beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo settore. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 29

(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 30

(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 32

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.